(Pubblicata nel Bollettino ufficiale Friuli-Venezia Giulia n. 41
                         del 30 marzo 1992)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  In  conformita'  a quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della
legge 25 agosto 1991, n. 287, nel territorio  della  regione  Friuli-
Venezia  Giulia  le  disposizioni  della  legge  n.  287/1991 trovano
applicazione salvo quanto previsto dagli articoli da 2 a 9.