(Pubblicata nel Bollettino ufficiale Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 30 marzo 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. In conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nel territorio della regione Friuli- Venezia Giulia le disposizioni della legge n. 287/1991 trovano applicazione salvo quanto previsto dagli articoli da 2 a 9.